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Art. 108

Estromissione del garantito

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito [Codice di procedura civile 106], questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione [Codice civile 1485, 1586; Codice di procedura civile 354]. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.

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