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TITOLO V – Dello scioglimento di comunioni

Art. 784

Litisconsorzio necessario

Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione [Codice civile 713, 1111, 2711] debbono proporsi [Codice civile 375, n. 3] in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono [Codice civile 1113, 2646; Codice di procedura civile 12, 22, 23, 102].

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Art. 785

Pronuncia sulla domanda di divisione

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.

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Art. 786

Direzione delle operazioni

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [Codice civile 730; Codice di procedura civile 68, 790, 791; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 194].

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Art. 787

Vendita di mobili

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite [Codice civile 1861, 1872], il giudice istruttore o il professionista delegato [Codice di procedura civile 786] procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

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Art. 788

Vendita di immobili

Quando occorre procedere alla vendita di immobili [Codice civile 720], il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio [Codice civile 721, 2646].

La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti.

Quando le operazioni sono affidate a un professionista [Codice di procedura civile 786], questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo [Codice di procedura civile 790, 791].

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Art. 789

Progetto di divisione e contestazioni su di esso

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto [Codice di procedura civile 135] l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti [Codice di procedura civile 784].

Il decreto è comunicato alle parti.

Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187 [Codice civile 730; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 194, 195].

In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti [Codice civile 729; Codice di procedura civile 791].

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Art. 790

Operazioni davanti al notaio

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [Codice civile 730; Codice di procedura civile 786], questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti [Codice civile 2825; Codice di procedura civile 784] del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato [Codice di procedura civile 136] dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza [Codice di procedura civile 177].

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Art. 791

Progetto di divisione formato dal notaio

Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.

Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187.

L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma, o a sentenza passata in giudicato [Codice civile 2646; Codice di procedura civile 324; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 195].

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Art. 791-bis

Divisione a domanda congiunta

Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 739.

Il professionista incaricato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III-bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.

Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.

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