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Art. 788

Vendita di immobili

Quando occorre procedere alla vendita di immobili [Codice civile 720], il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio [Codice civile 721, 2646].

La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti.

Quando le operazioni sono affidate a un professionista [Codice di procedura civile 786], questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo [Codice di procedura civile 790, 791].

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