Art. 789
Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto [Codice di procedura civile 135] l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti [Codice di procedura civile 784].
Il decreto è comunicato alle parti.
Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187 [Codice civile 730; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 194, 195].
In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti [Codice civile 729; Codice di procedura civile 791].