x

x

Art. 790

Operazioni davanti al notaio

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [Codice civile 730; Codice di procedura civile 786], questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti [Codice civile 2825; Codice di procedura civile 784] del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato [Codice di procedura civile 136] dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza [Codice di procedura civile 177].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.