Art. 787
Vendita di mobili
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite [Codice civile 1861, 1872], il giudice istruttore o il professionista delegato [Codice di procedura civile 786] procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
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