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Art. 786

Direzione delle operazioni

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [Codice civile 730; Codice di procedura civile 68, 790, 791; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 194].

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