Art. 786
Direzione delle operazioni
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [Codice civile 730; Codice di procedura civile 68, 790, 791; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 194].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.