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Art. 784

Litisconsorzio necessario

Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione [Codice civile 713, 1111, 2711] debbono proporsi [Codice civile 375, n. 3] in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono [Codice civile 1113, 2646; Codice di procedura civile 12, 22, 23, 102].

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