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TITOLO VII – Dell’efficacia delle sentenze straniere e dell’esecuzione di altri atti di autorità straniere

Art. 796

Giudice competente

[Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera [Codice civile 2657, 2820] deve proporre domanda mediante citazione [Codice di procedura civile 163] davanti alla corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione [Codice di procedura civile 802, 804].

La dichiarazione di efficacia [Codice di procedura civile 797] può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore [Codice di procedura civile 82], il presidente della corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda [Codice di procedura civile 79].

L’intervento del pubblico ministero è sempre necessario [Codice di procedura civile 70, 72].]

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Art. 797

Condizioni per la dichiarazione di efficacia

[La corte d’appello dichiara con sentenza [Codice di procedura civile 279] l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

1. che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano;

2. che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire [preleggi 27];

3. che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge [Codice di procedura civile 798];

4. che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

5. che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

6. che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

7. che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Ai fini dell’attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d’appello che ne dichiara l’efficacia [Codice civile 2820; Codice di procedura civile 47, n. 1].]

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Art. 798

Riesame del merito

[ Su domanda del convenuto la corte d’appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395.

In questi casi la corte, secondo i risultati dell’istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera.]

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Art. 799

Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

[La sentenza straniera può esser fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d’appello competente a norma dell’articolo 796 l’efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.

Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell’articolo precedente, il giudice sospende il procedimento [Codice di procedura civile 295] e fissa un termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d’appello competente.]

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Art. 800

Sentenze arbitrali straniere

[Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all’estero [Codice di procedura civile 2], purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell’articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell’autorità giudiziaria [preleggi 27].]

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Art. 801

Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

[Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.]

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Art. 802

Assunzione di mezzi di prova disposti dai giudici stranieri

[Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero [Codice di procedura civile 70].

Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla Corte mediante ricorso [Codice di procedura civile 125], al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica [Codice di procedura civile 204, 803].

La corte delibera in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 738] e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti del giudice competente.]

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Art. 803

Esecuzione richiesta in via diplomatica

[Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione [Codice di procedura civile 191, 204, 802] è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore [Codice di procedura civile 82] che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d’ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.]

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Art. 804

Atti pubblici ricevuti all’estero

[L’efficacia esecutiva nella Repubblica [Codice di procedura civile 474] degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d’appello del luogo in cui l’atto deve eseguirsi, previo l’accertamento che l’atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.]

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Art. 805

Notificazioni di atti giudiziari di autorità straniere

[La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere [preleggi 27] o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto [Codice di procedura civile 70].]

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