Art. 803
Esecuzione richiesta in via diplomatica
[Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione [Codice di procedura civile 191, 204, 802] è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore [Codice di procedura civile 82] che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d’ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.]
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