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Art. 802

Assunzione di mezzi di prova disposti dai giudici stranieri

[Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero [Codice di procedura civile 70].

Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla Corte mediante ricorso [Codice di procedura civile 125], al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica [Codice di procedura civile 204, 803].

La corte delibera in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 738] e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti del giudice competente.]

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