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Art. 798

Riesame del merito

[ Su domanda del convenuto la corte d’appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395.

In questi casi la corte, secondo i risultati dell’istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera.]

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