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Art. 799

Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

[La sentenza straniera può esser fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d’appello competente a norma dell’articolo 796 l’efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.

Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell’articolo precedente, il giudice sospende il procedimento [Codice di procedura civile 295] e fissa un termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d’appello competente.]

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