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Art. 796

Giudice competente

[Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera [Codice civile 2657, 2820] deve proporre domanda mediante citazione [Codice di procedura civile 163] davanti alla corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione [Codice di procedura civile 802, 804].

La dichiarazione di efficacia [Codice di procedura civile 797] può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore [Codice di procedura civile 82], il presidente della corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda [Codice di procedura civile 79].

L’intervento del pubblico ministero è sempre necessario [Codice di procedura civile 70, 72].]

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