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Art. 805

Notificazioni di atti giudiziari di autorità straniere

[La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere [preleggi 27] o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto [Codice di procedura civile 70].]

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