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CAPO II – ESTRADIZIONE DALL’ESTERO

Note introduttive

Le norme del Capo II disciplinano l’estradizione dall’estero.

La L. 147/2016 e il D. Lgs. 147/2017 che l’ha attuata hanno apportato modifiche e integrazioni anche in questa materia.

La decisione del Ministro della giustizia di non presentare o differire la domanda di estrazione è adesso espressamente subordinata a possibili pregiudizi per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (art. 720 comma 3).

È stata notevolmente integrata la disciplina del principio di specialità (art. 721), prevedendo che il giudice nazionale sospenda il processo quando “le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato”. Il comma 5 del medesimo articolo introduce tre eccezioni all’operatività del principio di specialità: consenso dello Stato estero all’estensione; consenso dell’estradato; comportamento concludente dell’estradato che, pur avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio statale trascorsi 45 giorni dalla sua liberazione o vi faccia volontariamente ritorno dopo averlo lasciato.

Si introduce il nuovo art. 721-bis che, a fronte dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, consente l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare strumentale alla richiesta di estensione dell’estradizione.

Si introduce infine l’art. 722-bis che estende alla custodia cautelare all’estero disposta in conseguenza di una domanda estradizionale la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314.

Art. 720 - Domanda di estradizione

1. Il Ministro della giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

2. L’estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.

3. Il Ministro della giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione, quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente.

4. Il Ministro della giustizia è competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l’estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il Ministro della giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all’estero dell’imputato o del condannato e domandarne l’arresto provvisorio.

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Art. 721 - Principio di specialità

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.
2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l’azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l’assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.

5. Il principio di specialità non opera quando:

a) lo Stato estero ha consentito all’estensione;

b) l’estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell’articolo 717, commi 2 e 2-bis;

c) l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

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Art. 721-bis - Estensione dell’estradizione

1. Ai fini della richiesta di estensione dell’estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. L’esecuzione dell’ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell’estradizione ed è revocata, anche d’ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.
3. Concessa l’estensione, su richiesta del pubblico ministero l’ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini dell’esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti.

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Art. 722 - Custodia cautelare all’estero

1. 1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell’articolo 303, fermo quanto previsto dall’articolo 304, comma 6.

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Art. 722-bis - Riparazione per ingiusta detenzione

1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all’articolo 314.

 

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