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Art. 722 - Custodia cautelare all’estero

1. 1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell’articolo 303, fermo quanto previsto dall’articolo 304, comma 6.

Rassegna giurisprudenziale

Custodia cautelare all’estero (art. 722)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 722, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3 (Corte costituzionale, sentenza 253/2004).

Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere computato il periodo di carcerazione preventiva ed esecutiva sofferto all’estero per un procedimento penale radicato davanti all’AG straniera se il giudice italiano accerta che l’autonomo procedimento per il quale l’imputato è detenuto e giudicato sul territorio nazionale ha ad oggetto lo stesso fatto per il quale è già stato detenuto e giudicato all’estero, in applicazione dei principi desumibili dall’art. 722 , nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 253/2004 (Sez. 3, 8984/2015).

In tema di estradizione, la detenzione cautelare subita dal cittadino all’estero è computabile ai fini dei termini complessivi di custodia cautelare e non anche dei termini di fase, ai sensi dell’art. 722, a prescindere dall’esito della procedura, e quindi tanto nel caso di concessione dell’estradizione quanto nel caso di rifiuto (Sez. 4, 15439/2002).

Anche il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione di provvedimento emesso dall’AG italiana, in attesa e non in conseguenza di una domanda di estradizione, è computabile ai soli effetti della durata complessiva della custodia stabilita dall’art. 303, quarto comma, e non anche ai fini della durata del termine di fase (Sez. 1, 3879/2000).

Ai fini della quantificazione della pena definitiva da espiare, è da escludersi la detraibilità della detenzione sofferta all’estero a titolo di espiazione definitiva per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l’estradizione sia pure per il periodo successivo alla notifica all’imputato ivi detenuto dell’ulteriore provvedimento restrittivo ai fini estradizionali.

Tale principio, tuttavia, subisce una deroga nelle ipotesi in cui lo Stato ove il soggetto sia detenuto per altre cause stabilisce che il titolo di privazione della libertà personale dell’essere l’ordine di arresto ai fini estradizionali e non l’espiazione della pena (Sez. 1, 4312/1996).