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Art. 721-bis - Estensione dell’estradizione

1. Ai fini della richiesta di estensione dell’estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. L’esecuzione dell’ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell’estradizione ed è revocata, anche d’ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.
3. Concessa l’estensione, su richiesta del pubblico ministero l’ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini dell’esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti.

Rassegna giurisprudenziale

Estensione dell’estradizione (art. 721-bis)

In assenza di decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di cassazione, si riporta il passaggio dedicato a questa norma dalla Circolare del 14 giugno 2018 del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia: “Con la disposizione dell’art. 721-bis dedicata all’estensione dell’estradizione, il legislatore della riforma si fa carico dell’annosa questione relativa alla pratica impossibilità di superare l’ostacolo della specialità quando, nel procedimento instaurato per fatti anteriori e diversi da quelli posti a fondamento della consegna, l’estradato debba essere giudicato a piede libero.

L’attivazione della procedura estradizionale postula, infatti, l’esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale (cautelare o definitivo) per la cui esecuzione è richiesta la cooperazione dello Stato estero di rifugio.

Per risolvere tale problematica, la nuova disposizione prevede un’ordinanza cautelare non esecutiva, da emettersi sulla base del solo presupposto indiziario di cui all’art. 273, i gravi indizi di colpevolezza la cui acquisizione è resa possibile dalla nuova configurazione della specialità come condizione che non impedisce alcuna attività di indagine: “non è preclusa alcuna attività di indagine anche solo, per esempio, in funzione della raccolta di indizi gravi di reato ai fini dell’ottenimento di un titolo cautelare…è cioè ammissibile porre in essere tutta l’attività necessaria all’emissione del provvedimento di custodia cautelare strumentale alla richiesta di estensione dell’estradizione” (Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo n. 149 del 2017, p. 6).

La stretta strumentalità del provvedimento al perfezionamento della procedura estradizionale suppletiva è chiaramente illustrata dalla disciplina dei suoi effetti. L’ordinanza dovrà essere revocata nel caso di rifiuto dell’estradizione da parte dello Stato estero. Ma anche nel caso di concessione dell’estradizione, l’ordinanza non potrà essere automaticamente eseguita.

A tal fine è necessario un provvedimento di conferma a fini esecutivi che, fermi restando i gravi indizi di colpevolezza, rappresenti, secondo le regole generali dell’art. 292, la concreta e attuale sussistenza delle esigenze cautelari e delle condizioni di necessità e proporzionalità richieste dagli artt. 274 e ss.

L’adozione dell’ordinanza strumentale non è evidentemente necessaria quando, sulla base delle procedure semplificate previste da taluni trattati o delle prassi vigenti con alcuni Paesi, lo Stato estero acconsenta all’estensione del giudizio ai fatti anteriori non dedotti nel provvedimento di consegna, senza esigere l’allegazione del titolo restrittivo. Il nuovo art. 721 comma 5 lett. a) conserva infatti la disposizione del testo previgente secondo la quale “il principio di specialità non opera quando lo Stato estero ha consentito alla consegna”.

L’esperienza operativa registra casi nei quali la mera allegazione delle imputazioni relative al fatto diverso anteriore alla consegna è stata reputata sufficiente dalle Autorità competenti dello Stato estero per acconsentire all’esercizio dell’azione penale e alla celebrazione del processo a piede libero nei confronti dell’estradato. In tali casi, l’attivazione della procedura estradizionale potrà rendersi necessaria – salvo diversa indicazione contenuta nel provvedimento dell’autorità estera  per dar corso all’esecuzione dell’eventuale condanna irrevocabile o dell’ordinanza cautelare eventualmente emessa nel corso del giudizio”.