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CAPO III - ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 154 Att: (redazione non immediata dei motivi della sentenza)

Art. 154-bis Att: (liberazione dell’imputato prosciolto)

Art. 154-ter Att: (comunicazione della sentenza)

 

Note introduttive

Le norme del Capo III disciplinano la sequenza delle attività da compiere dopo la decisione del giudizio.

Il presidente redige e sottoscrive il dispositivo cui segue la stesura della motivazione che può essere immediata ovvero differita entro i termini di legge (comunque ordinatori).

La sentenza deve complessivamente assicurare i requisiti prescritti dall’art. 546 ed è poi pubblicata e depositata.

Tra gli elementi che compongono la sentenza, spicca per importanza la motivazione, o meglio “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”, come la definisce il legislatore. È per suo tramite, infatti, che si adempie l’obbligo costituzionale (art. 111 comma 6) di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali, consentendo così ai loro destinatari di comprendere le ragioni della decisione che li ha riguardati e, ove lo ritengano e ve ne sia ancora la possibilità, di contestarla in modo appropriato e pertinente e, ulteriormente, permettendo all’intera comunità, nel cui nome i giudici emettono le sentenze, di verificare in che modo costoro adempiono al loro mandato.

L’art. 1 comma 52 della L. 103/2017 ha modificato il comma 1 lettera e) dell’art. 546 in tema di motivazione.

Per effetto della riforma, il giudice deve esporre sinteticamente i motivi di fatto e diritto della sentenza, i risultati conoscitivi acquisiti e i criteri probatori adottati e le ragioni per le quali ritiene inattendibili le prove contrarie in riferimento ai fatti oggetto di prova come definiti dall’art. 187.

Il legislatore ha provato in tal modo a costruire un vero e proprio modello legale della motivazione cui fa da contraltare l’art. 581 che disciplina le forme dell’impugnazione e addossa un onere di uguale accuratezza a chi contesti una decisione giudiziaria.

Il successo della riforma è legato a un deciso cambio di passo della prassi giudiziaria e all’aggiornamento di consolidati indirizzi interpretativi.

Occorre cioè che il giudice avverta la motivazione non più come il “luogo” delle enunciazioni astratte e di principio ma come lo strumento che giustifica l’uso del suo potere discrezionale attraverso solidi riferimenti a ciò che è realmente avvenuto nel giudizio, al significato che ha attribuito (individualmente e nel loro complesso) alle conoscenze acquisite e ai criteri valutativi che ha adoperato a tal fine.

Occorre ancora un’attenzione ben più elevata dell’attuale al programma probatorio delle parti private, la difesa dell’imputato in primo luogo, e quindi un confronto vero e non di maniera con i risultati che quel programma ha prodotto.

Serve infine una diversa sensibilità giurisprudenziale. Si ha in più di un caso l’impressione, soprattutto per la giurisprudenza di legittimità, che esigenze funzionali (lo scopo nomofilattico) unite a bisogni concreti (l’impossibilità di far fronte all’abnorme numero di ricorsi senza ridurre l’accuratezza valutativa) stiano sopraffacendo il compito, che pure spetta alla Corte di Cassazione, di giudice del caso concreto. Non certo, ed impropriamente, come giudice di terza istanza, ma come istanza giudiziaria che non si ritrae dal confronto col giudizio e i suoi risultati, che rifugge da canoni di ammissibilità sempre più restrittivi, che non addossa al ricorrente oneri dimostrativi che vanno oltre le sue forze e, talvolta, anche oltre ciò che la stessa legge richiede.

Art. 544 - Redazione della sentenza

1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

3-bis. Nelle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.

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Art. 545 - Pubblicazione della sentenza

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.

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Art. 546 - Requisiti della sentenza

1. La sentenza contiene:

a) l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

c) l’imputazione;

d) l’indicazione delle conclusioni delle parti;

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali;

f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

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Art. 547 - Correzione della sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’articolo 130.

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Art. 548 - Deposito della sentenza

1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

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