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Art. 548 - Deposito della sentenza

1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

Rassegna giurisprudenziale

Deposito della sentenza (art. 548)

Anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal DL 132/2014, convertito, con modificazioni, dall’art. 16 della L. 162/2014, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale (SU, 42361/2017).

Nell’ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, comma 1, lett. c), durante la pendenza dei termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3, deve farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza (SU, 33217/2016).

Il giudice di pace deve depositare la motivazione della sentenza entro giorni quindici dalla lettura del dispositivo, qualora non la detti a verbale, essendogli preclusa la possibilità di autoassegnarsi un termine più lungo ai sensi dell’art. 544 comma 3.; conseguentemente, la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notificazione dell’avviso di deposito, ai sensi degli art. 548 comma 2 e 585, commi 1 lett. b) e 2 (Sez. 2, 10057/2015).

In tema di sentenza di patteggiamento emessa nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, qualora il giudice abbia determinato per il deposito della motivazione un termine maggiore di quello previsto dalla legge ed il deposito avvenga tempestivamente rispetto alla data indicata e comunicata alle parti mediante la lettura del dispositivo, il termine legale per l’impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla scadenza del termine giudiziale, senza necessità di ulteriori avvisi alle parti rese edotte attraverso la pubblicazione della sentenza ex art. 548, comma 1 (Sez. 5, 1246/2014).

L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito, ex art. 548, comma 2, della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell’appello da parte del difensore dell’imputato; in tal caso, infatti - alla luce del “dictum” della sentenza della Corte costituzionale 317/2009 - non decorrono nei confronti dell’imputato i termini per la proposizione dell’impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio (Sez. 5, 44863/2014).

L’art. 32 D. Lgs. 274/2000, secondo cui il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni se non la detta a verbale, comporta che questo non possa assegnarsi autonomamente un termine diverso e maggiore; infatti, ciò non è consentito proprio dall’art. 32 citato, in deroga all’art. 544, per cui non trova applicazione l’art. 2 D. Lgs. 274/2000, secondo cui le norme del codice sono estese nei procedimenti davanti al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito.

Di conseguenza, la motivazione depositata oltre i 15 giorni deve ritenersi depositata fuori termine ed il termine per impugnare è di 30 giorni, decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notifica, ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585, commi 1 e 2 (Sez. 5, 43493/2014).

Il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della motivazione della sentenza solo allorché tale scadenza sia stata rispettata.

Nel caso invece in cui la sentenza non sia stata depositata entro il termine all’uopo stabilito, del deposito deve essere dato avviso alle parti private ed al difensore dell’imputato, ai sensi dell’art. 548 comma 2 e in tal caso il termine per impugnare decorre dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione o la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza (Sez. 3, 16713/2011).

In tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui la sentenza sia pubblicata ai sensi del primo comma dell’art. 544 ma ad essa non segua immediatamente il deposito previsto dall’art. 548, si è in presenza di un caso di forza maggiore che autorizza la richiesta di restituzione in termini per proporre gravame (Sez. 2, 28907/2008).

La mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza, ex art. 548 comma 2 al difensore  ancorché egli abbia ricevuto copia della stessa indirizzata al proprio assistito, irreperibile e, pertanto, rappresentato, ex art. 159 comma 2 dal difensore  comporta l’inefficacia per quest’ultimo della decorrenza del termine ad impugnazione del quale il difensore può autonomamente avvalersi, essendo titolare di un autonomo diritto di impugnazione per il cui esercizio il “dies a quo” coincide con il giorno in cui la notificazione viene eseguita; né la previsione di cui all’art. 159  per la quale la notificazione degli atti all’imputato irreperibile è eseguita mediante consegna di copia al difensore che, proprio ai fini delle notificazioni, lo rappresenta  costituisce deroga alla complessa disciplina delle comunicazioni di cui all’art. 548 comma 2, limitandosi a rendere valida la notifica all’imputato irreperibile e non avendo certamente la funzione di sostituire la notifica dell’atto dovuto ad altro soggetto, sia pure per finalità con tale atto coincidenti. (Sez. 5, 22504/2006).