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Art. 545 - Pubblicazione della sentenza

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.

Rassegna giurisprudenziale

Pubblicazione della sentenza (art. 545)

La lettura in udienza della sentenza di applicazione della pena a seguito di richiesta a mezzo di difensore - procuratore speciale equivale a notificazione della stessa ai sensi dell’art. 545, commi 2 e 3, essendo l’instante rappresentato dal procuratore, sì che da essa decorrono i termini per l’impugnazione (Sez. 1, 36665/2012).

Il dispositivo della decisione che conclude il giudizio d’appello - proposto contro la sentenza di primo grado pronunciata all’esito di giudizio abbreviato - deve essere letto in udienza camerale, non dissimilmente, del resto, da quanto desumibile per il giudizio abbreviato svoltosi in primo grado dalla lettura coordinata degli art. 441 e 442; e ciò senza che in senso contrario possano trarsi argomenti dall’art. 599, che a sua volta richiama “le forme” previste dall’art. 127, giacché l’uso di tale locuzione è da ritenere riferita proprio alle modalità di celebrazione del procedimento, ma non alla sua decisione la cui forma resta quella richiamata dall’art. 442 e la cui applicazione nel giudizio di appello è imposta dall’art. 598 che rende applicabili al giudizio di appello le disposizioni relative al giudizio di primo grado.

(La Corte ha comunque chiarito che l’eventuale mancata lettura del dispositivo non è causa di nullità, ma si risolve in una mera irregolarità, che produce peraltro effetti giuridici perché impedisce il decorso del termine di impugnazione di cui al comma 3 dell’art. 545) (SU, 12822/2010).