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DISPOSIZIONI GENERALI

Note introduttive

Gli artt. 326/329 danno il via alla seconda parte del codice che scandisce le fasi e i gradi del procedimento penale.

Contengono le disposizioni generali applicabili alle indagini preliminari e all’udienza preliminare.

La configurazione normativa è perentoria: la fase istruttoria è dominata dal PM e dalla PG cui il legislatore delega in via esclusiva lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate all’eventuale esercizio dell’azione penale.

La direzione delle indagini spetta al PM. A sua volta, la PG, pur posta esplicitamente a disposizione dell’accusatore pubblico e dunque in posizione di subordinazione gerarchica, in attuazione del precetto di cui all’art. 109 Cost., è affidataria di poteri suoi propri, sia prima che dopo la comunicazione della notizia di reato.

Anche la difesa (art. 327-bis) è abilitata a partecipare alle investigazioni preliminari, sia pure con prerogative e poteri (concretamente declinati negli artt. 391-bis e ss.) profondamente squilibrati per difetto rispetto a quelli riconosciuti agli organi pubblici.

Il GIP (art. 328) ha l’importante e delicato compito di interlocutore giurisdizionale esclusivo per le richieste che il PM e le parti private pongono durante le indagini preliminari. Gli è propria una imprescindibile funzione di garanzia, di vitale importanza se solo si considera che la fase istruttoria è quella in cui le libertà fondamentali degli individui sottoposti a un procedimento penale possono conoscere una prima e già significativa compressione (basti qui pensare alle intercettazioni e alle misure cautelari).

L’ultima delle disposizioni (art. 329) configura in termini di segretezza gli atti di indagine, le richieste del PM e le risposte del GIP.

La legge ha affidato al PM, nella sua qualità di responsabile della fase istruttoria, la facoltà di derogare in più direzioni alla disciplina ordinaria del segreto. 

L’accusatore pubblico può dunque (art. 329 comma 2) consentire la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi se ne ravvisa la necessità per la prosecuzione delle indagini.

Ha inoltre, per lo stesso scopo (art. 329 comma 3), la facoltà di segretare singoli atti non più coperti dal segreto se l’imputato lo consente o se la conoscenza di quegli atti possa ostacolare indagini riguardanti altre persone, nonché di vietare la pubblicazione del contenuto di singoli atti o di notizie specifiche su determinate operazioni.

Sono ugualmente di interesse, in riferimento al segreto, i già esaminati 118 e 118-bis.

La prima disposizione consente al Ministro dell’interno di ottenere dall’AG competente, anche in deroga al divieto posto dall’art. 329, copie di atti di procedimenti penali, informazioni scritte sul loro contenuto e finanche l’accesso al registro delle notizie di reato (REGE), allorché ciò sia ritenuto indispensabile per la prevenzione di delitti per i quali sia obbligatorio l’arresto in flagranza.

L’AG può trasmettere le copie e le informazioni e consentire l’accesso al REGE anche di propria iniziativa così come può rigettare la richiesta con decreto motivato.

Le copie e le informazioni acquisite dal ministro dell’interno continuano ad essere coperte dal segreto d’ufficio.

L’art. 118-bis consente a sua volta uguale facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri allorché le copie e le informazioni richieste siano ritenute indispensabili per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso l’AG competente può rigettare la richiesta con provvedimento motivato.

Deve essere ancora citato l’art. 116 il quale abilita chiunque vi abbia interesse a ottenere a proprie spese copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento, anche dopo la sua definizione.

È bene comunque ricordare che la facoltà ivi prevista non è soggetta ad autorizzazioni per le parti private e la parte offesa in virtù del disposto dell’art. 43 Att. mentre lo è per chiunque altro.

Art. 326 - Finalità delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

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Art. 327 - Direzione delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

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Art. 327-bis - Attività investigativa del difensore

1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.

2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

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Art. 328 - Giudice per le indagini preliminari

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

1-ter. (abrogato).

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

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Art. 329 - Obbligo del segreto

1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

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