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Art. 327 - Direzione delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Rassegna giurisprudenziale

Direzione delle indagini preliminari (art. 327)

Anche dopo l’assunzione della direzione delle indagini da parte del PM, la PG gode di autonomi poteri di indagine ex art. 348 comma 4, che non consentono di configurare la inutilizzabilità della prova raccolte da quest’ultima (nella specie, l’estrapolazione di fotogrammi da una videoregistrazione ad opera di un ausiliario nominato dalla PG) (Sez. 2, 40382/2014).