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Art. 326 - Finalità delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Rassegna giurisprudenziale

Finalità degli atti di indagine (art. 326)

Il riferimento agli «atti di indagine», che l’articolo 407 sanziona con l’inutilizzabilità se compiuti dopo la scadenza del termine per l’espletamento delle indagini preliminari, deve ritenersi effettuato limitatamente ad attività tipiche rispondenti alle finalità indicate dall’articolo 326 e, come tali, necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale e per l’acquisizione delle prove (Sez. 3, 44646/2015).

La previsione dell’art. 326, secondo la quale le indagini preliminari sono svolte “per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”, non implica alcun obbligo di completezza probatoria delle stesse (Sez. 2, 24510/2015).