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DISPOSIZIONI GENERALI

Note introduttive

Inizia con questo complesso di norme la disciplina delle prove alla quale è dedicato il terzo libro del codice.

Il legislatore non ha inteso offrire una loro definizione, preferendo piuttosto chiarire a cosa debbano essere riferite le prove e quale sia, di conseguenza, il loro scopo in ambito processuale.

Il concetto di prova può essere variamente declinato e si presta a plurime classificazioni.

Gli è comunque connaturale una finalità rappresentativa: la prova penale è la rappresentazione di un fatto rilevante per la definizione del giudizio.

Gli si può ugualmente associare la natura di risultato conoscitivo: la rappresentazione di cui si è appena detto produce una conoscenza che, pur priva di valore assoluto, è processualmente rilevante ed obbliga il giudice a confrontarsi con essa e tenerne conto per la sua decisione.

Proprio per queste sue caratteristiche, la prova penale deve necessariamente essere correlata al contesto in cui viene prodotta e acquisita e alla specifica conformazione che il PM, in quanto organo preposto all’accusa, gli ha impresso.

Il manifesto di questa attività propulsiva dell’accusa pubblica è contenuto nell’imputazione, cioè l’attribuzione formale di un’ipotesi di reato ad un determinato individuo. L’imputazione può essere divisa in capi, a ognuno dei quali corrisponde una specifica accusa.

L’oggetto della prova è dunque principalmente costituito dai fatti che si riferiscono all’imputazione e, in stretta correlazione, dagli altri fatti riferibili alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, all’applicazione di determinate norme processuali e, ove il processo ospiti l’azione civile di danno esercitata dalla parte civile, alla verifica della relativa responsabilità (art. 187).

Nessuna prova può essere acquisita con l’uso di metodi e tecniche capaci di incidere negativamente sulla libertà di autodeterminazione o le capacità mnemoniche e valutative della persona che vi è coinvolta (art. 188).

Il legislatore codicistico, pur avendo tipizzato i mezzi di prova più diffusi, ammette astrattamente anche le cosiddette prove atipiche (cioè quelle non previste e regolate normativamente), affidando tuttavia al giudice il potere di ammetterle, sempre che siano in grado di concorrere all’accertamento dei fatti e non pregiudichino la libertà morale personale e comunque solo dopo avere sentito le parti sulle modalità di assunzione (art. 189).

In coerenza alla natura accusatoria del nostro processo, le parti hanno una funzione propositiva, spettandogli la richiesta delle prove che il giudice è tenuto ad ammettere, ad eccezione di quelle vietate dalla legge o inutili per superfluità o irrilevanza e fatto salvo un successivo potere di revoca, da esercitare comunque in contraddittorio. Il giudice dispone inoltre di poteri d’ufficio in materia di prova ma solo nei casi predeterminati dalla legge (art. 190).

La centralità delle prove nel processo penale e l’esigenza di assicurarne la conformità alla disciplina normativa (intesa come condizione imprescindibile per la realizzazione del giusto processo) giustificano la sanzione dell’inutilizzabilità riservata alle prove illegali (art. 191).

Spetta al giudice (in applicazione diretta dell’art. 102 comma 1 Cost.) il potere di valutare le prove, attribuendogli il significato e traendone le conseguenze che ritiene più congrui.

La discrezionalità valutativa del giudice è tuttavia variamente vincolata: attraverso il concomitante obbligo di dar conto, attraverso la motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati per la decisione; con la previsione di percorsi valutativi predeterminati dalla legge per la desunzione dei fatti da fonti rappresentative indiziarie; con l’introduzione di ineludibili canoni di verifica per la valutazione delle dichiarazioni dei coimputati o imputati in procedimenti connessi o collegati (art. 192).

Il legislatore ha infine svincolato il giudice penale, consentendogli così di arrivare più agevolmente alla verità processuale, dai limiti probatori previsti dalle leggi civili, fatta eccezione per quelli attinenti allo stato di famiglia o cittadinanza (art. 193).

Art. 187 - Oggetto della prova

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

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Art. 188 - Libertà morale della persona nell’assunzione della prova

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

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Art. 189 - Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

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Art. 190 - Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

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Art. 190-bis - Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesi-me saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiara-zioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis.  La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l’esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

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Art. 191 - Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

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Art. 192 - Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).

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Art. 193 - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

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