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Art. 193 - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

Rassegna giurisprudenziale

Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili (art. 193)

Il disconoscimento ex art. 2712 Cod. civ. dei messaggi telematici non muniti di firma digitale non assume rilievo nel procedimento penale, nell’ambito del quale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, e gli accertamenti relativi alla provenienza del documento informatico costituiscono questioni di fatto rimesse alla valutazione del giudice del merito (Sez. 2, 16599/2011).