Art. 188 - Libertà morale della persona nell’assunzione della prova
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
Rassegna giurisprudenziale
Libertà morale della persona nell’assunzione della prova (art. 188)
Il divieto di cui all’art. 188 si riferisce all’utilizzo di «metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti».
La norma è, quindi, finalizzata a tutelare la libertà morale della “persona interessata” che non dev’essere condizionata da forme di coercizione fisica o coazione morale o psichica da parte degli inquirenti: ed infatti, la dottrina nell’esemplificare «i metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti» è unanime nel ritenere che i suddetti “metodi e tecniche” si riferiscano a tutte quelle tecniche che, o fisicamente (ad es. torture; uso del cd. lie detector; narcoanalisi; uso di sieri della verità) o psicologicamente (ipnosi;) siano idonee a fiaccare la volontà della persona (Sez. 2, 9494/2018).