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Art. 188 - Libertà morale della persona nell’assunzione della prova

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Rassegna giurisprudenziale

Libertà morale della persona nell’assunzione della prova (art. 188)

L’eventuale violazione dell’art. 188, come, del resto, delle norme che disciplinano l’esame testimoniale e delle parti non è sanzionata da inutilizzabilità della prova, ma può rilevare solo nell’ambito della valutazione di attendibilità della prova.  

In ogni caso l’espressione “buttare via la chiave” utilizzata dal PM è di uso comune e rappresenta il rischio di una situazione processuale gravemente compromessa, e il suo significato, nell’accezione comune, non è nel senso di una perdita definitiva delle garanzie che l’ordinamento comunque riconosce all’indagato (Sez. 29540/2018).

Il divieto di cui all’art. 188 si riferisce all’utilizzo di «metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti».

La norma è, quindi, finalizzata a tutelare la libertà morale della “persona interessata” che non dev’essere condizionata da forme di coercizione fisica o coazione morale o psichica da parte degli inquirenti: ed infatti, la dottrina nell’esemplificare «i metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti» è unanime nel ritenere che i suddetti “metodi e tecniche” si riferiscano a tutte quelle tecniche che, o fisicamente (ad es. torture; uso del cd. lie detector; narcoanalisi; uso di sieri della verità) o psicologicamente (ipnosi;) siano idonee a fiaccare la volontà della persona (Sez. 2, 9494/2018).