Art. 189 - Prove non disciplinate dalla legge
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
Rassegna giurisprudenziale
Prove non disciplinate dalla legge (art. 189)
Il richiamo operato all’art. 189, dettato in tema di prove atipiche, alla necessità di sentire le parti, pone una regola che è tuttavia sfornita di una specifica sanzione processuale (Sez. 2, 54862/2017).
Costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell’AG, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo.
Più precisamente, le videoregistrazioni di immagini non comunicative (mere condotte) disposte dalla Polizia nel corso delle indagini in luoghi non fruenti di particolare protezione (pubblici, aperti o esposti al pubblico) devono essere qualificate come documentazione della attività investigativa, che non richiede un provvedimento della AG, e sono utilizzabili come prove atipiche disciplinate dall’art. 189 , salva l’ipotesi in cui siano effettuate in luoghi riconducibili al concetto di domicilio e meritevoli, pertanto, di tutela a sensi dell’art. 14 Cost. (Sez. 4, 24390/2018).
Le riprese filmate dei movimenti dell’imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell’art. 234. Le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, prima dell’instaurazione del procedimento penale, non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 (Sez. 1, 7398/2018).
L’individuazione dell’autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall’art. 213 ss., e non è, quindi, soggetta alle forme stabilite per quest’ultima; in particolare esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall’art. 189 (Sez. 2, 21017/2018).
L’individuazione diretta di persona trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto e deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall’art. 213, essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (Sez. 7, 33596/2018).
La certezza del riconoscimento fotografico non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell’individuazione. Pertanto, anche nelle ipotesi in cui il riconoscimento sia operato da agenti della PG, il giudice non è esonerato dalla valutazione della efficacia dimostrativa di tale atto.
L’attività di individuazione attraverso la fotografia è, infatti, stata sempre ritenuta dalla giurisprudenza una mera indicazione in fatto, non avente la stessa forza probante della formale ricognizione di persona, da valutare liberamente seppure con particolare attenzione.
La sua forza dimostrativa non risiede, pertanto, nell’atto in sé (come è, invece, per la ricognizione formale) ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto (quale esplicazione del libero convincimento del giudice) che inducano ad assumerne la sostanziale attendibilità (Sez. 6, 17747/2017).
È consentita al giudice, ai sensi dell’art. 189, l’assunzione di prove non disciplinate dalla legge (acquisizione di un documento non nella versione originale e non in copia autentica) a condizione che ne venga verificata l’ammissibilità e l’affidabilità idonea ad assicurare l’accertamento di un fatto e in difetto di specifiche censure inerenti alla genuinità del documento ovvero alla presenza di difetti tecnici che possano inficiarne l’attendibilità (Sez. 3, 5235/2017).