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Art. 191 - Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Rassegna giurisprudenziale

Prove illegittimamente acquisite (art. 191)

La sanzione della inutilizzabilità di cui all’art. 191 è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo (Sez. 6, 1422/2018).

Il giudice è indiscutibilmente tenuto a rilevare d’ufficio l’inutilizzabilità che risulti dagli atti, ma non è tenuto a ricercarne, d’ufficio la prova.

L’onere di provare l’illegalità del procedimento di ammissione dell’intercettazione incombe su chi formuli l’eccezione di inutilizzabilità che se ne vuole desumere, perché per i fatti processuali, a differenza per quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l’onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone.

Non c’è dubbio, quindi, che anche in relazione alle questioni rilevabili d’ufficio il giudice abbia il potere di riconoscere gli “effetti giuridici dei fatti”, ma che incomba alle parti l’onere di allegazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal codice di rito (SU, 45189/2004).

Nella ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, 31803/2018).

Il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), all’imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell’art. 210, comma, determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (SU, 33583/2015).

Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Sez. 2, 21914/2016).

Le spontanee dichiarazioni rese dall’indagato alla PG, disciplinate dall’art. 350 comma 7, sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari. Tale disposizione preclude l’utilizzazione delle dichiarazioni spontanee dell’indagato (poi imputato) nel solo dibattimento ma non certo nel giudizio abbreviato. Con la conseguenza, quindi, di un pieno valore probatorio delle dichiarazioni autoindizianti rilasciate dall’imputato nella fase delle indagini preliminari (Sez. 6, 53803/2014).

Sono inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione soltanto quando il PM, dopo l’iniziale iscrizione del registro delle notizie di reato, abbia provveduto ad una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto diversamente circostanziato (Sez. 6, 29151/2017).

L’inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall’art. 491, comma 2, posto che la legge consente l’acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 431, comma 1 (Sez. 7, 31096/2018).

I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad un incidente stradale, non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, ma di cura ed assistenza, sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la “mancanza di un preventivo consenso” dell’interessato (Sez. 4, 25127/2018).

Dalla nullità della perizia trascrittiva non deriva senz’altro l’inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni, come sostenuto dai ricorrenti, in quanto la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e la trascrizione costituisce la mera trasposizione grafica del contenuto delle stesse, ferma restando la possibilità del giudice del dibattimento di utilizzarle indipendentemente dalla trascrizione, procedendo direttamente all’ascolto o disponendo nuova perizia, cosicché non è corretto far discendere dall’errore procedimentale l’inutilizzabilità delle intercettazioni se la censura non è accompagnata dalla doglianza circa la difformità tra il contenuto delle intercettazioni ed il contenuto trascritto (Sez. 6, 13213/2016).

La questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (tra tante (Sez. 6, 18889/2017).