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Art. 328 - Giudice per le indagini preliminari

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

1-ter. (abrogato).

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Rassegna giurisprudenziale

Giudice per le indagini preliminari (art. 328)

Il GIP, ai sensi dell’art. 328, ha competenza incidentale limitata all’oggetto che gli viene devoluto con le richieste formulategli –  di volta in volta – dalle parti; esso, nella fase del procedimento concernente le investigazioni, va considerato giudice ad acta. È dunque un giudice investito della funzione di compiere singoli atti (Sez. 6, 38628/2018).

La competenza funzionale del GIP del tribunale del capoluogo del distretto va individuata sulla base della notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 rimanendo al riguardo irrilevante, in assenza di iscrizione di uno specifico reato, la prospettazione da parte del contesto di criminalità organizzata nell’ambito del quale sarebbero stati commessi i reati, in quanto l’attribuzione delle funzioni all’ufficio del PM (e con essa anche quelle di GIP, ai sensi dell’art. 328, comma 1-bis) deve avvenire sulla base dei reati per cui si procede, e dunque siano stati iscritti nel registro di cui all’art. 335 e non anche di argomenti ulteriori utilizzati dal PM per illustrare le condotte incriminate, ed in particolare il contesto nell’ambito del quale le stesse si inseriscono (Sez.  F, 35672/2015).

Il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare adottato dal GIP, competente territorialmente per la convalida del fermo, non preclude al PM (in questo caso funzionalmente) competente la reiterazione della suddetta richiesta al giudice naturale, in quanto, qualora il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello ove ha sede quest’ultimo, è competente il giudice distrettuale ai sensi dell’art. 328, comma 1-bis), il GIP funzionalmente competente emette un provvedimento del tutto autonomo rispetto al provvedimento reso dal primo GIP, con la conseguenza che, nell’ipotesi di provvedimento di rigetto della misura, non si forma alcun giudicato cautelare.

E la successiva richiesta di misura cautelare al giudice competente è il logico esito di un’ordinanza di rigetto pronunziata da un giudice incompetente in relazione al tipo di reati (pur se commessi nel suo ambito territoriale), che diventa privo dell’azione cautelare ex art. 391 comma 5 e non può più avere cognizione sulla medesima questione (Sez. 1, 21202/2016).

La competenza del GIP, di cui all’art. 328, va individuata in base alla notizia di reato iscritta nell’apposito registro previsto dall’art. 335; quando si procede per uno o più delitti indicati nell’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, la decisione sulle istanze delle parti spetta al GIP del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per il reato iscritto, a norma dell’art. 328, commi 1-bis e 1-quater; tale competenza comprende anche l’applicazione, la revoca ovvero le modifiche delle modalità esecutive delle misure cautelari prima dell’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’art. 279, e ciò anche nel caso di misura che sia stata emessa da GIP non distrettuale, dichiaratosi incidentalmente competente, nell’ambito di un procedimento che però risulti e permanga iscritto per delitti attribuiti al procuratore della Repubblica distrettuale a norma dell’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies (Sez. F, 35672/2015).