x

x

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 138 Att: (formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo)

 

Note introduttive

Il Titolo III regolamenta il giudizio direttissimo.

L’istituto è inserito a buon diritto tra i procedimenti speciali poiché, pur non implicando alcun beneficio premiale per l’accusato, richiede come unico presupposto il suo arresto in flagranza, comporta una drastica riduzione delle indagini preliminari e fa a meno dell’udienza preliminare.

Una volta intervenuto l’arresto ed entro il termine di 48 ore da questo, il PM, ove ritenga che ve ne siano le condizioni, presenta direttamente l’imputato al competente giudice dibattimentale, ai fini della convalida della misura precautelare e del contestuale giudizio (art. 449).

La mancata convalida comporta la restituzione degli atti al PM, fatta eccezione per l’eventualità che sia l’imputato che il PM consentano ugualmente alla celebrazione del giudizio.

Alla convalida consegue invece ordinariamente l’instaurazione immediata del giudizio direttissimo. Il rito deve essere ugualmente instaurato, ma in questo caso entro 30 giorni dall’arresto, se la convalida sia già avvenuta autonomamente e senza la contestualità dell’avvio del direttissimo e fatta eccezione per il caso che il ricorso a questa tipologia di giudizio possa pregiudicare in modo grave le indagini.

Il legislatore ha poi previsto nel tempo ulteriori presupposti legittimanti che consentono il ricorso al direttissimo: la confessione dell’indagato nel corso dell’interrogatorio e l’allontanamento d’urgenza di una persona dalla casa familiare.

È naturalmente possibile che il reato per il quale è richiesto il direttissimo sia connesso ad altri che non consentono il procedimento speciale. È in tal caso ancora possibile il rito speciale ma solo per il primo reato e a condizione che la separazione non pregiudichi gravemente le indagini e la riunione non sia indispensabile, poiché in questi casi si procede secondo il rito ordinario.

Una volta instaurato il giudizio, secondo le prescrizioni dell’art. 450, il suo svolgimento segue le regole proprie del dibattimento, sia pure con alcune deroghe volte a preservare la fisiologica rapidità del rito (art. 451).

L’art. 452 regola infine le possibili trasformazioni del direttissimo, vale a dire il passaggio al rito abbreviato o il rientro nell’ordinaria sequenza procedimentale, con la restituzione degli atti al PM, ove ci constati l’assenza delle condizioni delle condizioni legittimanti richieste dall’art. 449.

Art. 449 - Casi e modi del giudizio direttissimo

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

5.  Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione. L’imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L’imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all’udienza entro il medesimo termine. Quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l’udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.  
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

Leggi il commento ->
Art. 450 - Instaurazione del giudizio direttissimo

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all’udienza l’imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

2. Se l’imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all’udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera a), b), c), f), con l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell’articolo 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall’articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l’avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

Leggi il commento ->
Art. 451 - Svolgimento del giudizio direttissimo

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall’articolo 450 comma 2, contesta l’imputazione all’imputato presente.

5. Il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

6. L’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

Leggi il commento ->
Art. 452 - Trasformazione del rito

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall’articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio direttissimo.

Leggi il commento ->