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Art. 452 - Trasformazione del rito

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall’articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio direttissimo.

Rassegna giurisprudenziale

Trasformazione del rito (art. 452)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 452, comma 2 nella parte in cui non prevede che il PM, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del PM, possa applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’art. 442, comma 2, dello stesso codice (Corte costituzionale, sentenza 16/1990).

La scelta da parte dell’imputato del giudizio abbreviato quale trasformazione del rito direttissimo, ai sensi dell’articolo 452 comma 2, costituisce un implicito consenso alla prosecuzione del giudizio, pur in presenza di dubbi sulla sussistenza della flagranza (Sez. 5, 28494/2013).