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Art. 451 - Svolgimento del giudizio direttissimo

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall’articolo 450 comma 2, contesta l’imputazione all’imputato presente.

5. Il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

6. L’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

Rassegna giurisprudenziale

Svolgimento del giudizio direttissimo (art. 451)

La celebrazione di un processo con il rito direttissimo comporta di per sé l’inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, anche in assenza di espressa rinuncia.

L’inapplicabilità consegue, da un lato, all’urgenza del rito connaturata alla necessità di convalidare l’arresto in flagranza nei ristretti termini previsti e, dall’altro, da quanto previsto nel comma terzo dell’art. 449, che impone, successivamente alla convalida dell’arresto, di procedere “immediatamente” al giudizio, determinando così l’inoperatività dell’art. 2 della L. 742/1969 (Sez. 7, 47488/2017).

È infondata la tesi secondo cui, dopo avere fruito del termine per preparare la difesa ai sensi dell’art. 451, comma 6 ed il conseguente differimento del giudizio direttissimo, l’imputato abbia diritto ad un nuovo avviso in assenza del quale dovrebbe essere dichiarato contumace.

La sequenza temporale stabilita dalla legge è tale infatti che, se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio direttissimo (art. 449, comma 4), talché se l’imputato contro cui si procede a piede libero decide di non presenziare alle successive udienze, senza addurre legittimo impedimento, deve essere considerato assente (art. 420-bis) e non contumace (Sez. 6, 3802/2017).

In caso di modifica della contestazione nel giudizio direttissimo che determini l’attribuzione del reato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, il giudice monocratico deve disporre la trasmissione degli atti a quest’ultimo “per via orizzontale” e non al PM anche quando, in forza della diversa configurazione o qualificazione del fatto imputato, si sarebbe dovuta tenere l’udienza preliminare e ciò in quanto il giudizio direttissimo è instaurabile anche per i reati per cui tale udienza è prevista, mentre la trasmissione degli atti al tribunale in composizione collegiale non comporta il mutamento del rito già regolarmente instaurato (Sez. 2, 42742/2015).

In tema di giudizio direttissimo, l’avvenuta concessione del termine a difesa, ai sensi dell’art. 451, comma 6, presupponendo che abbia già avuto luogo l’apertura del dibattimento, preclude la richiesta di giudizio abbreviato prevista dall’art. 452, comma 2 (Sez. 1, 25153/2018).