x

x

Art. 450 - Instaurazione del giudizio direttissimo

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all’udienza l’imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

2. Se l’imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all’udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera a), b), c), f), con l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell’articolo 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall’articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l’avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

Rassegna giurisprudenziale

Instaurazione del giudizio direttissimo (art. 450)

L’instaurazione del giudizio direttissimo a seguito di arresto definitivamente convalidato dal GIP rende indiscutibile, nelle fasi del giudizio di merito, la sussistenza del presupposto di ammissibilità del giudizio medesimo, sicché non dovrà e non potrà essere il giudice del dibattimento o quello delle impugnazioni a poter giudicare (ed eventualmente escludere) la legittimità dell’arresto ormai definitivamente sancita nella sede propria e dal giudice a ciò deputato (Sez. 6, 18831/2018).

L’irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità, che, ai sensi dell’art. 451, comma 1, deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ai sensi e nei termini dell’art. 491, dovendosi ritenere che tale vizio dia luogo a una nullità relativa ai sensi dell’art. 181 (Sez. 5, 26818/2016).

In tema di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo davanti al giudice del dibattimento, l’estrema ristrettezza dei tempi del procedimento, connessa allo “status custodiae”, non richiede che l’avviso dell’udienza sia oggetto di formale notificazione. Invero, sia la disposizione di cui all’art. 450, comma 5 – che stabilisce che l’avviso della data fissata per il giudizio debba essere dato senza ritardo – così come quella di cui all’art. 558 comma 1, in merito all’avviso al difensore della convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo devono ritenersi osservate, atteso che l’esigenza di portare immediatamente a conoscenza del difensore la data e l’orario dell’udienza di convalida da fissare entro 48 ore dall’arresto, risulta soddisfatto, anche quando l’avviso è dato dalla polizia giudiziaria oralmente, a mezzo telefono da un ufficiale di polizia giudiziaria, ricevuto personalmente dal difensore, senza la necessità che l’avviso stesso sia stato seguito da conferma mediante telegramma, ovvero a mezzo fax (Sez. 5, 7272/2016).