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NOTIZIA DI REATO

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 106 Att: (informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto la denuncia di reato)

Art. 107Att: (attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell’autore del reato)

Art. 107-bis Att: (denunce a carico di ignoti)

Art. 107-ter Att: (assistenza dell’interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela)

Art. 108 Att: (denunce e altri documenti anonimi)

Art. 108-ter Att. (denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell’Unione europea)

Art. 110 Att: (richiesta dei certificati)

Art. 110-bis Att: (richiesta di comunicazione delle iscrizioni)

 

Note introduttive

Le norme del Titolo II (artt. 330/335) disciplinano l’acquisizione e la registrazione della notizia di reato, da intendersi come la notizia, sufficientemente concreta e credibile, di un fatto penalmente rilevante.

Le notizie di reato possono pervenire agli uffici del PM in vari modi: per attività acquisitiva diretta dello stesso PM o della PG (art. 330), denuncia di persone munite di status speciali o di privati (artt. 331/332), referto (334).

Una volta pervenuta all’ufficio del PM, la notizia di reato va iscritta immediatamente nell’apposito registro tenuto presso ogni Procura della Repubblica (art. 335). Si tratta di un obbligo di particolare rilievo perché l’iscrizione determina l’avvio del procedimento penale e dalla sua data decorrono i termini per il compimento delle indagini preliminari previsti dall’art. 405 comma 2.

Beninteso, la magmaticità tipica di ogni indagine rende immanente la possibilità che l’iscrizione iniziale risulti superata da acquisizioni istruttorie successive sicché il PM è legittimato ad apportare le variazioni necessarie.

Art. 330 - Acquisizione delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

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Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

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Art. 332 - Contenuto della denuncia

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

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Art. 333 - Denuncia da parte di privati

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.

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Art. 334 - Referto

1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

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Art. 334-bis - Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva

1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

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Art. 335 - Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

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