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Art. 334 - Referto

1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Rassegna giurisprudenziale

Referto (art. 334)

Nell’art. 365 Cod. pen. l’obbligo di referto è correlato non già alla conoscenza della “notizia di reato”, bensì a casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, espressione che connota un ambito di rappresentazione cognitiva minore, senza il grado di relativa sicurezza necessario per la configurabilità dell’obbligo incombente al pubblico ufficiale di presentare denuncia all’AG. La lettera della legge (“possono presentare...”) indica che l’obbligo si configura per la semplice possibilità che il caso presenti i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.

È stato precisato in dottrina che, per far sorgere l’obbligo di referto basta che il caso venuto a conoscenza del sanitario abbia nella sua obiettività tali caratteri da rendere meramente possibile una fisionomia delittuosa.

Il maggior rigore del legislatore a carico dell’esercente una professione sanitaria è giustificato dal fatto che tale denuncia tecnica, come è stato autorevolmente puntualizzato in dottrina, assolve ad una funzione ancor più importante di quella della generica denuncia del pubblico ufficiale perché fornisce, di regola per fatti riguardanti la persona, elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del reato, assumendo così un valore insostituibile ai fini dell’indagine e dell’eventuale successiva redazione di una perizia medico-legale.

L’obbligo del referto sorge nel momento stesso in cui il sanitario, prestando la propria opera, si viene a trovare di fronte a un caso che può presentare i connotati di un delitto perseguibile d’ufficio.

Per stabilire se ricorra una tale ipotesi, è necessario fare leva su criteri di valutazione che, sia pure con giudizio ex ante (riferito cioè al momento della prestazione sanitaria), tengano conto della peculiarità del caso concreto, nel senso che deve verificarsi se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di teorica possibilità, la configurabilità di un delitto perseguibile d’ufficio (Sez. 6, 51780/2013).