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Art. 333 - Denuncia da parte di privati

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.

Rassegna giurisprudenziale

Denuncia da parte di privati (art. 333)

Non è abnorme il provvedimento con cui il GIP, investito di una richiesta di archiviazione di un procedimento iscritto nel registro degli anonimi, restituisce gli atti al PM sostenendo l’impossibilità di provvedere, in quanto la richiesta di archiviazione presuppone una notizia di reato – infondata ovvero non sostenuta da elementi tali da consentirle il superamento del vaglio dibattimentale – e non è comunque legittima l’ iscrizione dell’atto anonimo nel registro delle notizie di reato per il divieto assoluto di uso ex art. 333 comma 3  (Sez. 6, 42786/2005).

Il reato di calunnia continua ad essere configurabile anche nel caso, espressamente previsto dall’art. 368 Cod. pen., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, non potendosi in contrario trarre argomento dal fatto che l’art. 333 dispone che della denuncia anonima non possa essere fatto “alcun uso” (e non più soltanto “alcun uso processuale”, come invece disponeva l’art. 141 del codice previgente), dal momento che anche nella vigente disciplina la denuncia anonima può dare luogo ad attività investigativa e, d’altra parte, l’eliminazione dell’aggettivo “processuale” trova la sua ragion d’essere nella distinzione, introdotta dal nuovo codice di rito, tra “procedimento” (comprensivo della fase delle indagini preliminari), e “processo” (il cui inizio è determinato dall’esercizio dell’azione penale), per cui si è ritenuto opportuno adottare una formula atta a chiarire che la denuncia anonima è da considerare priva di qualsiasi rilievo indiziario e probatorio tanto nella fase delle indagini preliminari quanto nelle successive fasi processuali, fermo restando che essa non priva comunque il p.m. e la polizia giudiziaria, del potere - dovere di svolgere, sulla sua base, i necessari atti di preliminare verifica conoscitiva degli elementi utili all’acquisizione di una valida notizia di reato (Sez. 6, 40355/2001).