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Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Rassegna giurisprudenziale

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (art. 331)

L’informatore non assume, per la totale ed evidente assenza delle necessarie caratteristiche pubblicistiche, la qualifica di “autorità che abbia obbligo di riferire alla AG” e, dall’altro e sul piano funzionale, non ha comunque alcun obbligo di riferire, né alla PG e tantomeno alla stessa AG, la notizia di reato eventualmente appresa da terzi, obbligo che l’art. 331, comma 2 impone ai soli pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio e l’art. 347 riserva alla PG, mentre un obbligo di denuncia per il privato cittadino, quale è in definitiva l’informatore della PG, esiste solo nei casi di cui all’art. 364 (Sez. 6, 33033/2018).

L’accusa della commissione di un reato può essere formulata in qualunque atto rivolto ad una pubblica autorità che sia tenuta, ai sensi dell’art. 331, a denunciare all’AG la notizia di reati perseguibili d’ufficio, e non soltanto attraverso una formale denuncia diretta al giudice penale (Sez. 6, 44594/2008).

L’obbligo di denuncia gravante sul pubblico ufficiale presuppone la configurabilità in concreto del reato (Sez. 2, 13932/2014).

Il giudice civile, se in sede di interrogatorio formale vengano ammessi dalla parte fatti costituenti reato, è tenuto, ai sensi dell’art. 331, comma 4 a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al PM (Sez. 5, 27898/2016).

Gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza sono gravati dell’obbligo di denuncia anche in relazione a notizie acquisite fuori dell’attività di servizio (Sez. 6, 15923/2013).

La denuncia dei reati perseguibili d’ufficio, alla quale sono tenuti i pubblici ufficiali, quindi anche i giudici che li rilevino nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’art. 331, presuppone, come avvenuto nel caso in questione, la individuazione degli elementi essenziali di un fatto ritenuto rispondente ad una data fattispecie incriminatrice e l’acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare obiettiva concretezza alla correlativa valutazione di sussistenza degli estremi per l’esercizio dell’azione penale (Sez. 6, 36635/2014).