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Art. 330 - Acquisizione delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Rassegna giurisprudenziale

Acquisizione della notizia di reato (art. 330)

La conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all’interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al PM l’inizio di un procedimento, ma consente piuttosto che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potrà successivamente proporre l’azione penale.

Tanto più ciò vale in un sistema nel quale si prevede che il PM e la PG acquisiscono le notizie di reato di propria iniziativa (art. 330), e si attribuisce rilevanza pure a eventuali notizie di reato apprese dal PM al di fuori delle proprie funzioni (Sez. 3, 12536/2015).

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata, costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale.

Peraltro, la inutilizzabilità delle intercettazioni in ambito processuale non ne esclude la funzione di notizia di reato, come tale utilizzabile dalla pubblica accusa per l’espletamento delle necessarie indagini volte all’acquisizione di elementi di prova sulla cui base potrà successivamente esercitare l’azione penale (SU, 32697/2014).