Art. 668 - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

[1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1).

2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’autorità (2).

3. Se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 (3).

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell’articolo 266.]

(1) Comma così modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e, successivamente, dall’art. 2, comma 5, lett. a), DLGS 8/2016.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, lett. b), DLGS 8/2016.

(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, lett. c), DLGS 8/2016.

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