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CAPO I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA

SEZIONE I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA

Par. 1 - Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
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Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 651 - Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 652 - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio , nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1).

2. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 (2).

(1) Comma così modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e, successivamente, dall’art. 2, comma 3, lett. a), DLGS 8/2016.

(2) Comma così modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e, successivamente, dall’art. 2, comma 3, lett. b), DLGS 8/2016.

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Art. 653 - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

1. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno.

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Art. 654 - Grida e manifestazioni sediziose (1)

[1. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell’articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 45, DLGS 507/1999.

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Art. 655 - Radunata sediziosa

1. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno.

2. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi.

3. Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

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Art. 656 - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico

1. Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 657 - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata (1)

[1. Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in un luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 658 - Procurato allarme presso l’autorità

1. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche (1), ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 (1).

2. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 (1) a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 661 - Abuso della credulità popolare

[1. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1).]

(1) Comma così modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e, successivamente, dall’art. 2, comma 4, DLGS 8/2016.

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Par. 2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
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Art. 662 - Esercizio abusivo dell’arte tipografica (1)

[1. Chiunque, senza licenza dell’Autorità (1), o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l’arte tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a un milione.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, DLGS 480/1994.

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Art. 663 - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni (1)

[1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

2. Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 46, DLGS 507/1999.

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Art. 664 - Distruzione o deterioramento di affissioni (1)

[1. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

2. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 48, DLGS 507/1999.

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Par. 3 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
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Art. 665 - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati (1)

[1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione.

2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell’arresto e dell’ammenda si applicano congiuntamente.

3. Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a lire seicentomila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, DLGS 480/1994.

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Art. 666 - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza (1)

[1. Chiunque, senza la licenza dell’autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

3. È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

4. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 49, DLGS 507/1999.

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Art. 667 - Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo (1)

[1. Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all’autorità, è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione.

2. Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all’autorità.

3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell’autorità, la pena è dell’arresto fino a un mese.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, DLGS 480/1994.

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Art. 668 - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

[1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1).

2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’autorità (2).

3. Se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 (3).

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell’articolo 266.]

(1) Comma così modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e, successivamente, dall’art. 2, comma 5, lett. a), DLGS 8/2016.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, lett. b), DLGS 8/2016.

(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, lett. c), DLGS 8/2016.

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Par. 4 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell’accattonaggio
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Art. 669 - Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

[1. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258 (1).

2. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

3. La pena è dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da lire ventimila a cinquecentomila e può essere ordinata la libertà vigilata:

1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’autorità;

2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.] (2).

(1) Le contravvenzioni previste in questo articolo non costituiscono più reato e sono soggette a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 33, L. 689/1981.

(2) Comma da ritenere abrogato dal combinato disposto dell’art. 33 e 38, secondo comma, della L. 689/1981, che, nel depenalizzare il presente articolo, nulla ha previsto relativamente all’ipotesi aggravata.

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Art. 669-bis - Esercizio molesto dell’accattonaggio (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

2. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.

(1) Articolo introdotto dal DL 113/2018, convertito in L. 132/2018.

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Art. 670 - Mendicità (1)

[1. Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a tre mesi.

2. La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 671 - Impiego di minori nell’accattonaggio (1)

[1. Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

2. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori o dall’ufficio di tutore.]

(1) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 19 dell’art. 3, L. 94/2009.

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SEZIONE II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INCOLUMITÀ PUBBLICA

Par. 1 - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
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Art. 672 - Omessa custodia e mal governo di animali (1)

[1. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

2. Alla stessa sanzione soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.]

(1) La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 33 della L. 689/1981.

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Art. 673 - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

1. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 516 (1).

2. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 674 - Getto pericoloso di cose

1. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 675 - Collocamento pericoloso di cose (1)

[1. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 50, DLGS 507/1999.

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Art. 676 - Rovina di edifici o di altre costruzioni

[1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.] (1)

2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a euro 309 (2).

(1) Comma modificato e depenalizzato dall’art. 51, DLGS 507/1999.

(2) Ammenda aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 677 - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

[1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 (1).

2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.] (1)

3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309 (2).

(1) Comma modificato e depenalizzato dall’art. 52, DLGS 507/1999.

(2) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Par. 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
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Art. 678 - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

1. Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 678-bis - Detenzione abusiva di precursori di esplosivi (1)

1. Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 1.000.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, DL 7/2015, convertito, con modificazioni, con L. 43/2015.

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Art. 679 - Omessa denuncia di materie esplodenti

1. Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371 (1).

2. Soggiace all’ammenda fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’autorità.

3. Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da euro 37 a euro 619 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 680 - Circostanze aggravanti

1. Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.

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Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

1. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica (1), è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a euro 103.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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SEZIONE III - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI TALUNE SPECIE DI REATI

Par. 1 - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
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Art. 682 - Ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato

1. Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da euro 51 a euro 309 (1).

2. Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica (2).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

(2) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 4, DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.

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Art. 683 - Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere (1)

1. Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 44, L. 689/1981.

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Art. 684 - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (1)

1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 45, L. 689/1981.

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Art. 685 - Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale (1)

1. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 25 a euro 103.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 46, L. 689/1981.

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Par. 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
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Art. 686 - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione (1)

[1. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

3. È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

4. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 53, DLGS 507/1999.

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Art. 687 - Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita (1)

[1. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51.]

(1) La contravvenzione è adesso depenalizzata, ai sensi dell’art. 33, L. 689/1981.

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Art. 688 - Ubriachezza

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 (1).

2. La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (2).

3. La pena è aumentata se l’ubriachezza è abituale.

(1) Comma così modificato dall’art. 54, DLGS 507/1999.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 354, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.

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Art. 689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

1. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno (1).

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (2).

3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi (2).

4. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.

5. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.

(1) Al reato previsto in questo articolo è attualmente applicabile la pena pecuniaria dell’ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, lettera b), DLGS 274/2000.

(2) Comma inserito dall’art. 7, comma 3-ter, DL 158/2012 convertito in L. 189/2012.

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Art. 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l’ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 309 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 691 - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

1. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno (1).

2. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.

(1) Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell’ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, lettera b), DLGS 274/2000.

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Par. 3 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
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Art. 692 - Detenzione di misure e pesi illegali

1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi  diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 (1).

[2. Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.] (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 55, DLGS 507/1999.

(2) Comma abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 693 - Rifiuto di monete aventi corso legale (1)

[1. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30.]

(1) La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 33, L. 689/1981.

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Art. 694 - Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte (1)

[1. Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0.0103, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.]

(1) La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 33, L. 689/1981.

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Par. 4 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale
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Art. 695 - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

1. Chiunque, senza la licenza dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d’industria, è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239 (1).

2. Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 696 - Vendita ambulante di armi

1. Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239(1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 697 - Detenzione abusiva di armi

1. Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371 (1)(2).

2. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258 (3).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

(2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 3-octies, DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

(3) Comma così sostituito dall’art. 47, L. 689/1981.

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Art. 698 - Omessa consegna di armi

1. Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto non inferiore a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 123 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 699 - Porto abusivo di armi

1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.

2. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.

3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

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Art. 700 - Circostanze aggravanti

1. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell’articolo 680.

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Art. 701 - Misura di sicurezza

1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

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Art. 702 - Omessa custodia di armi (1)

[1. È punito con l’ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d’armi:

1) consegna o lascia portare un’arma [c.p. 704] a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

3) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 9, secondo comma, DL 152/1991, convertito, con modificazioni, in L. 203/1991.

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Art. 703 - Accensioni ed esplosioni pericolose

1. Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103 (1).

2. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 704 - Armi

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

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Par. 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
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Art. 705 - Commercio non autorizzato di cose preziose (1)

[1. Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

2. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 56, DLGS 507/1999.

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Art. 706 - Commercio clandestino di cose antiche (1)

[1. Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all’autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, DLGS 480/1994.

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Art. 707 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione è punito con l’arresto da sei mesi a due anni (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14/1971, ha dichiarato: l’illegittimità dell’art. 707, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta ed inammissibile la questione di legittimità degli artt. 707 e 708, nella parte in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in riferimento all’art. 3 Cost.

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Art. 707-bis - Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli[2]

1. È punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

 

[2] Articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera c) della Legge n. 22/2022.

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Art. 708 - Possesso ingiustificato di valori

[1. Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.] (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 110/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 708, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Successivamente, con sentenza 370/1996, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente articolo.

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Art. 709 - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

1. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 710 - Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta (1)

[1. Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell’oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire ventimila a duecentomila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 711 - Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti (1)

[1. Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell’oggetto o come un loro incaricato, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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Art. 712 - Acquisto di cose di sospetta provenienza

1. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10 (1).

2. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 713 - Misura di sicurezza

1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

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Par. 6 - Delle contravvenzioni concernenti la custodia [di alienati di mente], di minori o di persone detenute (1)
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Art. 714 - Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori (1) (2)

[1. Chiunque, senza ordine dell’Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l’ammenda da lire dodicimila a centoventimila.

2. La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l’ordine o l’autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all’Autorità.

3. Soggiace all’arresto fino a sei mesi o all’ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.]

(1) Le parole «di alienati di mente» sono state soppresse con l’art. 10, L. 180/1978.

(2) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 180/1978.

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Art. 715 - Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente (1)

[1. Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell’articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quattromila a ottantamila.

2. Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 180/1978.

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Art. 716 - Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga [d’infermi di mente o] di minori (1)

1. Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero [a uno stabilimento di cura, o] ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 206 (2).

2. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

(1) Le parole «di infermi di mente o» e «a uno stabilimento di cura o» sono state soppresse dall’art. 10, L. 180/1978.

(2) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 717 - Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose (1)

[1. Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all’autorità è punito con l’ammenda da lire dodicimila a centoventimila.

2. La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 180/1978.

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