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Art. 655 - Radunata sediziosa

1. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno.

2. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi.

3. Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

Rassegna di giurisprudenza

La Corte costituzionale, con sentenza 15/1973, nel dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 655, ha chiarito che la norma anzidetta, al pari di quella contenuta nel precedente art. 654, è contraddistinta da “due essenziali requisiti consistenti in una condotta obiettivamente sediziosa e nella sua pericolosità per l’ordine pubblico”.

Ed ha di seguito puntualizzato che, pur dovendo essere rimessa all’accertamento di fatto del giudice di merito la valutazione in ordine al carattere oggettivamente sedizioso dell’adunata, nondimeno al termine “sedizione”, che il legislatore non ha inteso definire espressamente, si ricollega pur sempre “un tradizionale e generale significato”: nel senso che “atteggiamento sedizioso penalmente rilevante” è quello  e solo quello  “che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l’ordine pubblico”.

Coerentemente con siffatta impostazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Integra il reato di adunata sediziosa la condotta di chi prenda parte ad una riunione o ad un assembramento di dieci o più persone con uno scopo prestabilito e manifesti comportamenti di ribellione e di ostilità nei confronti di chi rappresenta l’autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o di protrazione di uno stato di turbamento per l’ordine pubblico” (così Sez. 6, 6347/2013, in relazione a fatti verificatisi nel corso di una manifestazione, che aveva visto il “lancio di artifici pirotecnici accesi, sassi e corpi contundenti di ogni genere all’indirizzo delle forze dell’ordine, con interruzione e turbamento dei pubblici servizi di circolazione, trasporto, ordine e sicurezza pubblica”) (Sez. 6, 3640/2019).

Integra il reato di adunata sediziosa la condotta di chi prenda parte ad una riunione o ad un assembramento di dieci o più persone con uno scopo prestabilito e manifesti comportamenti di ribellione e di ostilità nei confronti di chi rappresenta l’autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o di protrazione di uno stato di turbamento per l’ordine pubblico (fattispecie in cui l’imputato, munito di un megafono, dirigeva un corteo che scandiva slogan di natura intimidatoria e violenta, lanciava corpi contundenti all’indirizzo delle Forze dell’ordine ed inneggiava alla morte di un ispettore di PS ucciso in servizio) (Sez. 6, 6347/2013).

Posto che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 15/73, per «atteggiamento sedizioso», penalmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 655, deve intendersi quello «che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l’ordine pubblico», deve riguardarsi come legittima la ritenuta sussistenza delle suddette caratteristiche anche in comportamenti che costituiscano, di per sè, reati specifici, ovvero siano addirittura privi di autonoma rilevanza penale, quando gli stessi si inquadrino in un contesto che, nell’insindacabile (se rettamente motivata) valutazione del giudice di merito, valga a farli apparire non come fine a sé stessi, ma come manifestazione, appunto, di ribellione e di ostilità a chi, in quel momento, rappresenta l’autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell’ordine pubblico (Sez. 1, 12229/1995).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 655 (radunata sediziosa), deve ritenersi sediziosa la condotta che rivela ribellione verso i pubblici poteri e verso gli organi dello Stato ai quali spetta il diritto-dovere di esercitarli. È ravvisabile, pertanto, la radunata sediziosa quando si manifesta ostilità verso la pubblica autorità e quando l’adunata stessa è tale da turbare la pacifica convivenza, senza, peraltro che occorra la sussistenza in concreto di un pericolo per l’ordine pubblico (Sez. 6, 4860/1977).