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Art. 654 - Grida e manifestazioni sediziose (1)

[1. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell’articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 45, DLGS 507/1999.

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