Art. 656 - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico
1. Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 (1).
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico (art. 656), è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell’ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un’astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse (Sez. 1, 9475/1997).