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Art. 657 - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata (1)

[1. Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in un luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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