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Art. 688 - Ubriachezza

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 (1).

2. La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (2).

3. La pena è aumentata se l’ubriachezza è abituale.

(1) Comma così modificato dall’art. 54, DLGS 507/1999.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 354, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.

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