Art. 687 - Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita (1)
[1. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51.]
(1) La contravvenzione è adesso depenalizzata, ai sensi dell’art. 33, L. 689/1981.
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