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Art. 686 - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione (1)

[1. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

3. È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

4. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 53, DLGS 507/1999.

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