Art. 689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
1. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno (1).
2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (2).
3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi (2).
4. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
5. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
(1) Al reato previsto in questo articolo è attualmente applicabile la pena pecuniaria dell’ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, lettera b), DLGS 274/2000.
(2) Comma inserito dall’art. 7, comma 3-ter, DL 158/2012 convertito in L. 189/2012.
Rassegna di giurisprudenza
Avuto riguardo alla ratio della norma di cui all’art. 690, qualunque soggetto che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assuma la gestione del rischio relativo all’evento che la norma intende evitare, mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto, per ciò solo è investito di una posizione di garanzia, secondo il paradigma di cui all’art. 40, comma 2.
Non è, dunque, possibile, in via di principio, escludere la responsabilità del gerente di un’organizzazione imprenditoriale per la contravvenzione di cui all’art. 690, la quale, invero, è fattispecie che ha un raggio di applicazione diverso rispetto a quella di cui all’art. 689. Quest’ultima norma, infatti, punisce la mera somministrazione di bevande alcooliche a persone che si trovino nelle condizioni soggettive specificamente indicate, mentre la norma di all’art. 689, punisce la determinazione in altri – nei riguardi dei quali l’età è indifferente – dello stato di ubriachezza, come effetto della condotta di somministrazione di alcoolici.
Né il fatto della determinazione dello stato di ubriachezza in minori ultrasedicenni può dirsi integrare il solo illecito amministrativo dall’art. 14-ter, comma 2, L. 125/2001 (divieto di vendita di bevande alcoliche a minori), vuoi perché la norma si limita a sanzionare la sola condotta del somministrare o del vendere bevande alcooliche a minori degli anni diciotto; vuoi perché, in virtù della clausola di sussidiarietà inserita nel corpo della disposizione evocata, l’illecito amministrativo è escluso nel caso in cui la condotta di somministrazione di bevande a minori degli anni diciotto abbia dato luogo ad un reato (Sez. 5, 3142/2019).
L’espressione contenuta nell’art. 689 con la quale si identifica il possibile autore del reato di somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni 16 nell’esercente l’attività di osteria o di altro pubblico spaccio è da intendersi non come stretta nozione civilistica, e quindi riferibile al solo titolare dell’attività, ma comprende anche tutti i collaboratori che siano, dal medesimo titolare, deputati, continuativamente, alla mescita delle bevande alcoliche e, pertanto, anche al controllo, dell’età delle persone a cui vengono servite. Così che certamente di tale condotta, anche solo colposa, trattandosi di reato contravvenzionale, risponde anche il barman, quale addetto proprio a tale servizio (Sez. 7, 19940/2018).
Sussiste a carico del titolare di un bar la responsabilità per il reato di cui all’art. 689, ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia stata effettuata dai suoi dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione, che impone l’obbligo della diligenza, nell’accertamento dell’età del consumatore, innanzitutto al soggetto che gestisce l’esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche, che riveste una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi, in virtù della quale egli deve vigilare affinché i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all’accertamento dell’effettiva età del consumatore (Sez. 5, 46334/2013).
Il reato di cui all’art. 689 ha natura di reato di pericolo che richiede la necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore (Sez. 5, 7021/2011).
Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest’ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigobar (servendosi da sé: cosiddetto self-service), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti (Sez. 5, 48744/2014).