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Art. 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l’ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 309 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Avuto riguardo alla ratio della norma di cui all’art. 690, qualunque soggetto che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assuma la gestione del rischio relativo all’evento che la norma intende evitare, mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto, per ciò solo è investito di una posizione di garanzia, secondo il paradigma di cui all’art. 40, comma 2.

Non è, dunque, possibile, in via di principio, escludere la responsabilità del gerente di un’organizzazione imprenditoriale per la contravvenzione di cui all’art. 690, la quale, invero, è fattispecie che ha un raggio di applicazione diverso rispetto a quella di cui all’art. 689.

Quest’ultima norma, infatti, punisce la mera somministrazione di bevande alcooliche a persone che si trovino nelle condizioni soggettive specificamente indicate, mentre la norma di all’art. 689, punisce la determinazione in altri  nei riguardi dei quali l’età è indifferente  dello stato di ubriachezza, come effetto della condotta di somministrazione di alcoolici.

Né il fatto della determinazione dello stato di ubriachezza in minori ultrasedicenni può dirsi integrare il solo illecito amministrativo dall’art. 14-ter, comma 2, L. 125/2001 (divieto di vendita di bevande alcoliche a minori), vuoi perché la norma si limita a sanzionare la sola condotta del somministrare o del vendere bevande alcooliche a minori degli anni diciotto; vuoi perché, in virtù della clausola di sussidiarietà inserita nel corpo della disposizione evocata, l’illecito amministrativo è escluso nel caso in cui la condotta di somministrazione di bevande a minori degli anni diciotto abbia dato luogo ad un reato  (Sez. 5, 3142/2019).